Oli, infusi, gummies al CBD: perché sono spariti dagli scaffali in Francia?

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Oli, gummies, infusi al CBD: la loro vendita è ormai vietata in Francia. Olivia Royer, dottoressa in farmacia, ci spiega cosa si nasconde davvero dietro questa decisione.

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divieto di CBD

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Un team editoriale e scientifico specializzato in nutrizione. Autori del libro Les aliments bénéfiques (Mango Editions) e del podcast Révolutions Alimentaires.

È ufficiale: da venerdì 15 maggio 2026, i prodotti alimentari contenenti CBD non possono più essere commercializzati in Francia. La decisione presa dalla Direzione generale dell’alimentazione (DGAL) sorprende più di qualcuno, se si considera che questi oli, tisane e dolciumi al cannabidiolo, che si trovavano persino sugli scaffali dei negozi specializzati, sono autorizzati alla vendita dal 2022.

In realtà, non si tratta di una nuova legge appena votata, ma di una applicazione rigorosa del regolamento europeo già stabilito. 

Ma in questo caso: perché questo inasprimento avviene proprio adesso? 

La risposta risiede in gran parte in un parere scientifico pubblicato alcuni mesi prima dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. 

Vi propongo di fare il punto su ciò che cambia concretamente, sui dati che hanno motivato questa decisione e su ciò che resta ancora possibile fare se eravate consumatori di CBD alimentare.

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Cosa dice esattamente la nuova normativa sulla vendita di CBD per uso alimentare? 

Il regolamento europeo Novel Food è tutt’altro che recente. Dal 1997 stabilisce che un ingrediente alimentare non consumato in modo significativo nell’Unione europea prima di tale data debba ottenere una autorizzazione preventiva prima di essere immesso sul mercato. 

Ora, il CBD rientra in questa categoria: nessun prodotto alimentare contenente cannabidiolo ha ottenuto questa autorizzazione a livello europeo.

Finora, la DGAL tollerava tuttavia la vendita di questi prodotti, prima di porvi fine a metà aprile. 

Ciò che cambia concretamente dal 15 maggio 2026

Dal 15 maggio 2026, i seguenti prodotti sono interessati dai ritiri, senza alcun periodo per smaltire le scorte, e dal divieto di vendita: 

  • gli oli sublinguali venduti come integratori alimentari,
  • le gummies
  • le capsule
  • i cioccolati
  • le bevande 
  • e le infusioni a base di sommità fiorite di canapa.

Ciò che resta autorizzato

Tuttavia, se siete consumatori, state tranquilli: non tutto è interessato da questa normativa. Ecco cosa resta autorizzato oggi: 

  • i fiori e le resine di CBD
  • i cosmetici al CBD per uso cutaneo (creme, balsami, oli da massaggio), 
  • i liquidi per sigaretta elettronica al CBD.

Il CBD in sé quindi non è vietato in Francia.

Perché ora? Cosa rivela il parere dell’EFSA

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato il 9 febbraio 2026 una valutazione tossicologica sul CBD. In conclusione, l’agenzia ha fissato una dose provvisoria di sicurezza pari a 0,0275 mg per kg di peso corporeo al giorno, ovvero circa 2 mg di CBD al giorno per un adulto di 70 kg

Si tratta però di una soglia molto bassa, se confrontata con i livelli che si trovano abitualmente nei prodotti disponibili sul mercato, spesso da 5 a 25 volte superiori.

Se la soglia fissata dall’EFSA è così bassa, è perché l’agenzia ha adottato volutamente una posizione molto prudente, con un margine di sicurezza quattro volte più ampio rispetto a quello che applica abitualmente per altre sostanze. Questa scelta riflette quindi la mancanza di dati solidi sugli effetti a lungo termine del CBD, più che una tossicità dimostrata.

Oltre a questo studio, diverse segnalazioni di nutrivigilanza sono state inoltrate dall’ANSES negli ultimi anni. Tuttavia, è importante ricordare che riguardavano essenzialmente prodotti fraudolenti, contenenti neo-cannabinoidi di sintesi o livelli di THC superiori alle soglie consentite, piuttosto che il CBD puro in sé. 

Una decisione che mette sotto pressione un intero settore

Non sorprende che questo divieto non passi inosservato tra gli operatori del settore. “Lo troviamo del tutto assurdo”, ha dichiarato all’AFP Paul Maclean, rappresentante dell’Unione dei professionisti del CBD (UPCBD).

Ritiene che questa posizione della DGAL minacci sia il settore agricolo sia più di 2.000 negozi specializzati situati nei centri città. Contesta inoltre l’interpretazione giuridica adottata dalla Francia, ricordando che questo regolamento europeo non è obbligatorio e che ogni Stato membro resta libero di non applicarlo con altrettanta rigidità.

Segnala anche un’incoerenza che ricorre spesso nei dibattiti sul CBD: perché autorizzare questa molecola in forma fumata o in e-liquide, e vietarla in forma alimentare?

Dal lato agricolo, la Confédération paysanne denuncia da parte sua una minaccia diretta per la filiera francese della canapa, in piena espansione negli ultimi anni. Una questione economica tutt’altro che marginale: le forme alimentari rappresentano circa il 40% del fatturato dei negozi specializzati. 

Un ricorso è già stato presentato dinanzi al Consiglio di Stato dall’UPCBD e dal Syndicat professionnel du chanvre (SPC) per contestare questa applicazione rigorosa.

Cosa fare se consumavate CBD alimentare?

Fate parte dei consumatori abituali di oli o gummies al CBD? Ecco cosa dovete ricordare: il divieto riguarda la vendita, non il possesso personale. Potete quindi continuare a utilizzare i prodotti già in vostro possesso.

Per il seguito, esistono ancora alternative legali, come fiori e resine di CBD (da non ingerire direttamente), oppure cosmetici per applicazione cutanea.

Vi ricordo inoltre che, anche al di fuori di questo contesto normativo, esiste una grande variabilità dei contenuti di CBD da un prodotto all’altro, unita all’assenza di un controllo qualità sistematico. Vi invito quindi alla prudenza nell’acquisto di questo tipo di prodotto. 

Se consumate CBD a fini terapeutici, vi consiglio innanzitutto di parlarne con un professionista sanitario. 


Fonti e studi scientifici

  1. EFSA Journal (9 febbraio 2026) –  Parere sulla dose provvisoria di sicurezza del CBD, DOI: 10.2903/j.efsa.2026.9862
  2. Regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (“Novel Food”)